Art. 64 
 
 
                    Tariffa dei diritti consolari 
 
  1. I diritti consolari sono riscossi per gli  atti  elencati  nella
tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. 
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  si  procede  ogni  due  anni
all'adeguamento degli importi tariffari. 
  3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di  organi  dell'Unione
europea concernenti variazioni  di  importi  tariffari,  il  Ministro
degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.