Art. 64 Tariffa dei diritti consolari 1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari. 3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.