Art. 65 
 
 
                        Valuta di riscossione 
 
  1. I diritti previsti dalla  tariffa  sono  riscossi  nella  moneta
avente corso legale sul posto. 
  2. Se sussistono particolari ragioni,  il  Ministero  degli  affari
esteri puo'  autorizzare  con  proprio  decreto  la  riscossione  dei
diritti in valuta diversa da quella locale.