Art. 66 
 
 
                    Atti rilasciati gratuitamente 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio
consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per
il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti: 
  a) da cittadini indigenti; 
  b) da indigenti non cittadini, se gli atti  stessi  sono  necessari
per procedure richieste da autorita' italiane; 
  c) da cittadini residenti  all'estero,  o  da  non  cittadini,  per
accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale; 
  d)  dal  personale  civile  e  militare  dello  Stato  in  servizio
all'estero, nonche' dai loro familiari a carico; 
  e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a
titolo di cortesia. 
  2. La gratuita' di cui  al  comma  1  non  si  applica  ai  diritti
d'urgenza previsti dalla tariffa.