Art. 66 Atti rilasciati gratuitamente 1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti: a) da cittadini indigenti; b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorita' italiane; c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale; d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico; e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia. 2. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.