Art. 67 Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa 1. I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro degli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un piu' diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari. 3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi. 4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.