Art. 67 
 
 
      Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa 
 
  1. I diritti stabiliti in una o piu'  voci  della  tariffa  possono
essere modificati o soppressi  per  i  non  cittadini,  a  titolo  di
reciprocita', con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Ministro degli  affari  esteri  puo',  con  proprio  decreto,
disporre l'esenzione o la diminuzione  dei  diritti  stabiliti  nella
tariffa limitatamente a quelle voci che presentano  un  piu'  diretto
interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari. 
  3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi  di  convenienza
internazionale  o  nazionale  ravvisa  l'opportunita'  di   agevolare
l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il  rilascio  di
atti consolari mediante  pagamento  di  diritti  inferiori  a  quelli
stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi. 
  4. L'ufficio consolare, su  direttiva  del  Ministro  degli  affari
esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore  di  operatori
economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o  anche  di
altri Paesi per fini di interesse nazionale.