Art. 68 Tasso di cambio consolare 1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e' fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica. 2. Il decreto e' emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari. 3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.