Art. 68 
 
 
                      Tasso di cambio consolare 
 
  1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la  valuta  locale  e'
fissato  con  decreto  del  capo  della   competente   rappresentanza
diplomatica. 
  2. Il decreto e'  emesso  all'inizio  del  periodo  di  riferimento
previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione  delle
entrate consolari. 
  3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.