Art. 69 
 
 
        Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare 
 
  1. Il decreto di cui all'articolo  68  stabilisce  il  rapporto  di
cambio consolare sulla base  della  media  dei  cambi  ufficiali  del
periodo di riferimento previsto in materia di  rendicontazione  delle
entrate consolari. In  caso  di  cambi  plurimi  o  comunque,  se  la
situazione locale lo richiede,  il  Ministero  degli  affari  esteri,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  impartisce
istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso. 
  2. Nei casi  di  rapida  svalutazione  delle  valute  locali  o  di
fissazione di cambi ufficiali  non  corrispondenti  al  reale  valore
internazionale delle valute  stesse,  nei  quali  l'applicazione  del
rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si  traduce
in diritti consolari eccessivamente  elevati  in  rapporto  al  costo
della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  puo'  autorizzare  il  capo
della rappresentanza diplomatica ad  adottare  un  diverso  tasso  di
cambio consolare. 
  3. Se durante il periodo di  riferimento  di  cui  al  comma  1  si
verificano oscillazioni nel corso  dei  cambi,  tali  da  determinare
variazioni nel tasso superiori al dieci  per  cento,  il  capo  della
rappresentanza  diplomatica  emana  un  nuovo   decreto   di   cambio
consolare. 
  4. Copia del decreto consolare e' affissa nella  sede  dell'ufficio
che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.