Art. 69 Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare 1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso. 2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare. 3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare. 4. Copia del decreto consolare e' affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.