Art. 70 
 
 
                  Percezione dei diritti consolari 
 
  1. La percezione  dei  diritti  consolari  e'  comprovata  mediante
evidenze  informatiche  o,  se  cio'  non  e'   possibile,   mediante
apposizione  ed  annullamento  sugli  atti  di  speciali   marche   o
etichette. 
  2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in  via  eccezionale
ed  in  presenza  di  speciali  ragioni,  particolari  modalita'   di
percezione dei diritti stessi. 
  3. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione  dei  diritti
dovuti. 
  4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita'
di un atto a percezione consolare, ovvero circa  l'applicabilita'  ad
esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente,  in
attesa di istruzioni in merito da parte del  Ministero  degli  affari
esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati. 
  5. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o  in  parte  alla
percezione dei diritti consolari, ai crediti  relativi  si  provvede,
nei riguardi  degli  obbligati,  in  base  alle  norme  generali  sul
recupero dei crediti dello Stato.