Art. 51 
                           Regime fiscale 
 
  1. I redditi derivanti dai beni sequestrati  continuano  ad  essere
assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie  di  reddito
previste dall'articolo 6 del testo unico delle  Imposte  sui  Redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
  2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui  ha
avuto inizio, il reddito derivante  dai  beni  sequestrati,  relativo
alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo  periodo
intermedio  e'  tassato  in   via   provvisoria   dall'amministratore
giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle
relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove
ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a  carico  del  sostituto
d'imposta di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria  si
considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle
Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi
calcolate in via provvisoria nei confronti  del  soggetto  sottoposto
alla misura cautelare. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.): 
              "Art. 6. Classificazione dei redditi. 
              1. I singoli redditi sono classificati  nelle  seguenti
          categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale;  c)
          redditi  di  lavoro  dipendente;  d)  redditi   di   lavoro
          autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. 
              2. I proventi conseguiti in  sostituzione  di  redditi,
          anche per effetto di cessione dei relativi  crediti,  e  le
          indennita'  conseguite,  anche  in  forma  assicurativa,  a
          titolo di risarcimento di danni consistenti  nella  perdita
          di  redditi,  esclusi  quelli  dipendenti  da   invalidita'
          permanente o da morte, costituiscono redditi  della  stessa
          categoria di quelli sostituiti  o  perduti.  Gli  interessi
          moratori  e  gli  interessi  per  dilazione  di   pagamento
          costituiscono redditi della stessa categoria di  quelli  da
          cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 
              3. I redditi delle societa' in  nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale
          che sia l'oggetto  sociale,  sono  considerati  redditi  di
          impresa e sono determinati unitariamente secondo  le  norme
          relative a tali redditi.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  600  reca:  "Disposizioni  comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi.