Art. 41 
 
             Misure per le opere di interesse strategico 
 
  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento
di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a)  coerenza  con  l'integrazione   con   le   reti   europee   e
territoriali; 
    b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; 
    c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato. 
  1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al
comma 1-bis sono indicate: 
    a) le opere da realizzare; 
    b) il cronoprogramma di attuazione; 
    c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 
    d) la quantificazione delle risorse da  finanziare  con  capitale
privato. 
  1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari
per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle
opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il
Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine
ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra
indicati. 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente: 
    "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare) 
  1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le
previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello
stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.
In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la
delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un
termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera
e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In
caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli
effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare
per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per
la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che
siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere. 
  2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che  dalla  relazione
del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore
relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del
procedimento, che attesti: 
    a) che il progetto definitivo rispetta le  prescrizioni  e  tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE; 
    b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6; 
    c) che la realizzazione del progetto definitivo non  comporta  il
superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare. 
    3. Il progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la
localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e
delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto
preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1. 
    4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto  di  cui
al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo  166  comma  5,  e  la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
applica l'articolo 166, comma 2. 
    5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5."; 
  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la
seguente: 
    "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove
necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.". 
  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche,  le  delibere  assunte  dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono  formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti
determinazioni. 
  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.