Art. 42 
 
             Misure per l'attrazione di capitali privati 
 
  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,   previa   analisi   di
convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario
della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente
all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e
costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio
economico finanziario della concessione.". 
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: "La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente
in via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa."; 
    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   "gestione
funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa"; 
    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche  un  prezzo"
sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere
gia' realizzate". 
  3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di
assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni." 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle
quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. 
  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da
azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli. 
  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari
inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)". 
  9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni  legislative  autorizzative
di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre  2007,
n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'
e le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti  parole:  "Legge
30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo
2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno
scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in
mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
il quale sono state elargite.