Art. 44 
 
             Disposizioni in materia di appalti pubblici 
 
  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro restano comunque disciplinati: 
    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 
    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. 
  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' abrogato. 
  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:
"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
    "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.". 
  5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso. 
  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di
fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le
parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o
di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". 
  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti
funzionali. 
    1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'
delle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.". 
  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 112-bis 
(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20
                          milioni di euro) 
 
  1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di
euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il
contraddittorio tra le parti. 
  b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono
inserite le seguenti: "112-bis;". 
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.