Art. 46 
  
         Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 
  
 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'
portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,
attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le
province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle
infrastrutture ferroviarie. 
 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza
a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai
corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza
tra i sistemi portuali. 
 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati
all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le
esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 
 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema
logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima
articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.