Art. 47 
 
       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie 
 
 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico". 
 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal
bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di
servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in
applicazione della vigente normativa comunitaria.