Art. 90 
 
 
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente  "b)  avere  sede
operativa in Italia;"; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c)  le  relative
quote  od  azioni  devono  essere  direttamente  detenute,   in   via
prevalente, da persone fisiche;"; 
    c) al comma 5: 
      1)  dopo  la  parola  "modalita'"  sono  inserite  le  seguenti
"attuative e"; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo  "Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".