Art. 56 
 
         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica"; 
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa. 
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi turistici possono essere  dati  in  concessione,  a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore  a  35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e  il  Ministro
dell'interno,  sono  definite  le  modalita'  di  costituzione  delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per  la  ristrutturazione  a  scopi  turistici
dell'immobile possono essere promossi dal  Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche  ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose  senza
oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".