Art. 118. 
 
  Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei
Comuni interessati. In essi vengono depositate le  copie  certificate
conformi  degli  atti  notarili  che  gli  uffici  del  registro  del
mandamento dovranno loro  trasmettere  ai  termini  della  legge  sul
registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.