Art. 71 (L)
      Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

  1.  Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue
le  opere  previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo  64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
  2.   E'  soggetto  alla  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno,  o
dell'ammenda  da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in
conglomerato  armato  normale o precompresso o manufatti complessi in
metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.