Art. 73 (L)
Responsabilita'  del  direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n.
                           1086, art. 15)

  1.  Il  direttore  dei  lavori  che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
  2.  Alla  stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda  la  presentazione  al  competente  ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.