Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.