Art. 41 (L-R)
   Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
  1.  In  ogni  provincia,  la  Regione  istituisce  una  commissione
composta:      a)  dal  presidente  della  Provincia,  o  da  un  suo
delegato,  che  la  presiede;     b) dall'ingegnere capo dell'ufficio
tecnico  erariale,  o  da un suo delegato;     c) dall'ingegnere capo
del  genio  civile,  o  da  un  suo  delegato;      d) dal presidente
dell'Istituto  autonomo  delle case popolari della Provincia, o da un
suo  delegato;      e) da  due  esperti  in  materia  urbanistica  ed
edilizia, nominati dalla Regione;     f) da tre esperti in materia di
agricoltura  e  di  foreste, nominati dalla Regione su terne proposte
dalle  associazioni  sindacali maggiormente rappresentative. (L)   2.
La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni,  aventi  la medesima composizione della commissione
prevista  dal  comma  1.  (L)    3.  La  commissione  ha  sede presso
l'ufficio  tecnico  erariale.  Il dirigente dell'Ufficio distrettuale
delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione
e l'assegnazione del personale necessario. (R)   4. Nell'ambito delle
singole  regioni  agrarie,  delimitate secondo l'ultima pubblicazione
ufficiale  dell'Istituto  centrale di statistica, entro il 31 gennaio
di  ogni  anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente  anno  solare,  dei  terreni,  considerati  non oggetto di
contratto   agrario,   secondo   i  tipi  di  coltura  effettivamente
praticati. (R)