Art. 65. 
 
 
  I  passaggi  nel  ruolo  di   concetto   delle   ragionerie   delle
amministrazioni centrali, secondo le norme di cui agli articoli 47  e
53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e  al  secondo  comma
dell'art. 22 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono consentiti
per il personale dipendente  dal  Ministero  delle  finanze  che,  ai
termini del presente decreto, appartenga a  ruoli  non  compresi  nel
gruppo A. 
 
  Tale  disposizione  si  applica  anche  al  personale   del   ruolo
transitorio di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II. 
 
  Al personale appartenente a detto ruolo  transitorio  sono  inoltre
estese, in quanto applicabili, le disposizioni  speciali  di  cui  ai
successivi articoli 118,  penultimo  comma,  e  122,  concernenti  il
personale appartenente al gruppo C, dell'amministrazione delle  poste
e dei telegrafi. 
 
  Le domande degli aspiranti ai posti di  ragioniere  nel  ruolo  del
personale  di  concetto  delle  ragionerie  centrali   riservati   al
personale straordinario coloniale, ai sensi dell'articolo 4 del Regio
decreto 14 giugno 1923, n.  1300,  dovranno  essere  presentate,  coi
documenti necessari, non piu' tardi del 31 dicembre 1923. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.