Art. 65. I passaggi nel ruolo di concetto delle ragionerie delle amministrazioni centrali, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e al secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono consentiti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze che, ai termini del presente decreto, appartenga a ruoli non compresi nel gruppo A. Tale disposizione si applica anche al personale del ruolo transitorio di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II. Al personale appartenente a detto ruolo transitorio sono inoltre estese, in quanto applicabili, le disposizioni speciali di cui ai successivi articoli 118, penultimo comma, e 122, concernenti il personale appartenente al gruppo C, dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi. Le domande degli aspiranti ai posti di ragioniere nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali riservati al personale straordinario coloniale, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1300, dovranno essere presentate, coi documenti necessari, non piu' tardi del 31 dicembre 1923. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.