Art. 66. Gli impiegati trasferiti al grado iniziale ai sensi dell'articolo 19 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono collocati nel ruolo stabilito col presente decreto per il personale di concetto delle ragionerie centrali, al grado loro spettante, ai termini delle disposizioni contenute nel precedente Capo II, in relazione al grado da essi ricoperto alla data del trasferimento. Il servizio prestato dopo l'applicazione del citato art. 19 e', ad ogni effetto, considerato come trascorso in quest'ultimo grado. L'attribuzione, a partire dal 1° aprile 1923, degli stipendi stabiliti con l'art. 10 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1300, e' effettuata in base all'anzianita' complessiva gia' utile per il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi in vigore al 31 marzo 1923 per i ragionieri delle Amministrazioni centrali.