Art. 66. 
 
 
  Gli impiegati trasferiti al grado iniziale ai  sensi  dell'articolo
19 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono collocati nel  ruolo
stabilito col presente decreto per il  personale  di  concetto  delle
ragionerie centrali,  al  grado  loro  spettante,  ai  termini  delle
disposizioni contenute nel precedente Capo II, in relazione al  grado
da essi ricoperto alla data del trasferimento. 
 
  Il servizio prestato dopo l'applicazione del citato art. 19 e',  ad
ogni effetto, considerato come trascorso in quest'ultimo grado. 
 
  L'attribuzione, a  partire  dal  1°  aprile  1923,  degli  stipendi
stabiliti con l'art. 10 del Regio  decreto  14  giugno  1923,  numero
1300, e' effettuata in base all'anzianita' complessiva gia' utile per
il collocamento nel  quadro  di  classificazione  degli  stipendi  in
vigore al 31  marzo  1923  per  i  ragionieri  delle  Amministrazioni
centrali.