ART. 134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
            (art. 1 dell'accordo successivo su arbitrato
                     e conciliazione 18-10-2001)

   1.   Il   presente  capo  si  applica,  a  domanda,  al  personale
amministrativo   non   con   funzioni   apicali,  in  servizio  nelle
istituzioni  scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalita'
stabilite  dal  CCNQ  sottoscritto  il  23  marzo  2000,  al  fine di
razionalizzare  l'organizzazione  del lavoro e di realizzare economie
di  gestione  attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In
particolare  trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai
progetti di telelavoro l'art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.
   2.  Le  relazioni  sindacali relative al presente capo sono quelle
previste dall'art. 4 e 6.
   3.   Il  telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di
adempimento  della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
   lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre  forme  del  lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da
   centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
   miste,  ivi  comprese  quelle  in  alternanza,  che  comportano la
   effettuazione  della  prestazione  in luogo idoneo e diverso dalla
   sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.

   4.  La  postazione  di  lavoro  deve  essere messa a disposizione,
installata   e   collaudata  a  cura  e  a  spese  delle  Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione
e  di  gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di
telelavoro  a  domicilio, puo' essere installata una linea telefonica
dedicata  presso  l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a
carico   degli  enti,  espressamente  preventivati  nel  progetto  di
telelavoro.  Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche
in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
   5.  Le  istituzioni  scolastiche  ed  educative presenteranno alle
rispettive   Direzioni   generali  regionali  specifici  progetti  di
telelavoro,  che  potranno  essere approvati purche' i relativi oneri
trovino  copertura  nelle  risorse  finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.