ART. 135 - ORARIO DI LAVORO
     (art. 2 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

   1.  L'orario  di  lavoro,  a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo   parziale,   viene  distribuito  nell'arco  della  giornata  a
discrezione  del  dipendente  in relazione all'attivita' da svolgere,
fermo  restando  che  in  ogni  giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di
un'ora   ciascuno,  concordati  con  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative  nell'ambito  dell'orario di servizio. Per il personale con
rapporto  di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico
con  durata  di  un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del
tempo  di  lavoro,  non sono configurabili prestazioni supplementari,
straordinarie  notturne  o  festive,  ne'  permessi  brevi  ed  altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
   2.  Ai  fini  della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo,
dell'accordo  quadro  del  23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali"  si intende una interruzione del circuito telematico che
non  sia  prevedibilmente  ripristinabile  entro  la  stessa giornata
lavorativa.