ART. 136 - FORMAZIONE
     (art. 3 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

   1. L'Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione
integrativa  regionale,  le  iniziative  di  formazione  che assumono
carattere  di  specificita'  e  di  attualita'  nell'ambito di quelle
espressamente  indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro
del 23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto
di telelavoro.
   2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora  siano  intervenuti  mutamenti  organizzativi, le istituzioni
attivano  opportune  iniziative  di  aggiornamento  professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.