ART. 137 - COPERTURA ASSICURATIVA
     (art. 4 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche  ed  educative, nell'ambito delle
risorse   destinate   al   finanziamento  della  sperimentazione  del
telelavoro,  stipulano  polizze  assicurative  per  la  copertura dei
seguenti rischi:
- danni  alle  attrezzature  telematiche in dotazione del lavoratore,
  con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni  a  cose  o  persone,  compresi  i  familiari del lavoratore,
  derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

   2.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e  dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato  i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma  2, d.lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonche' al rappresentante per la sicurezza.