Art. 117. 
 
  La Regione emana per le  seguenti  materie  norme  legislative  nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,
sempreche' le norme stesse non siano  in  contrasto  con  l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni: 
    ordinamento degli uffici e degli enti  amministrativi  dipendenti
dalla Regione; 
    circoscrizioni comunali; 
    polizia locale urbana e rurale; 
    fiere e mercati; 
    beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 
    istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; 
    musei e biblioteche di enti locali; 
    urbanistica; 
    turismo ed industria alberghiera; 
    tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 
    viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 
    navigazione e porti lacuali; 
    acque minerali e termali; 
    cave e torbiere; 
    caccia; 
    pesca nelle acque interne; 
    agricoltura e foreste; 
    artigianato. 
  Altre materie indicate da leggi costituzionali. 
  Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il  potere
di emanare norme per la loro attuazione.