Art. 118.

  Spettano  alla  Regione  le  funzioni amministrative per le materie
elencate   nel   precedente   articolo,  salvo  quelle  di  interesse
esclusivamente  locale,  che  possono  essere  attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
  Lo  Stato puo' con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
  La  Regione  esercita  normalmente  le  sue funzioni amministrative
delegandole  alle  Provincie,  ai  Comuni  o  ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.