Art. 119.

  Le  Regioni  hanno  autonomia  finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
  Alle  Regioni  sono  attribuiti  tributi  propri e quote di tributi
erariali,  in  relazione  ai  bisogni  delle  Regioni  per  le  spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
  Per   provvedere   a   scopi  determinati,  e  particolarmente  per
valorizzare  il  Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a
singole Regioni contributi speciali.
  La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita'
stabilite con legge della Repubblica.