Art. 120.

  La  Regione non puo' istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
  Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
  Non  puo'  limitare  il  diritto  dei  cittadini  di  esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego
o lavoro.