Art. 121.

  Sono  organi  della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
  Il   Consiglio   regionale   esercita  le  potesta'  legislative  e
regolamentari   attribuite   alla   Regione   e   le  altre  funzioni
conferitegli  dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di
legge alle Camere.
  La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
  Il  Presidente  della  Giunta  rappresenta  la Regione; promulga le
leggi  ed  i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo centrale.