Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camera del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.