Art. 123.

  Ogni   Regione   ha  uno  statuto  il  quale,  in  armonia  con  la
Costituzione  e  con  le  leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative  all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti  amministrativi  della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
  Lo  statuto  e'  deliberato  dal  Consiglio regionale a maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti,  ed  e'  approvato  con  legge della
Repubblica.