Art. 126.

  Il  Consiglio  regionale  puo'  essere  sciolto, quando compia atti
contrari  alla  Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge,  o non
corrisponda  all'invito  del  Governo  di  sostituire  la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
  Puo'  essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita' di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
  Puo' essere altresi' sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
  Lo  scioglimento  e'  disposto  con decreto motivato del Presidente
della  Repubblica,  sentita  una  Commissione  di deputati e senatori
costituita,  per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
  Col  decreto  di  scioglimento  e'  nominata una Commissione di tre
cittadini  eleggibili  al Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza
della  Giunta  e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio.