Art. 127.

  Ogni  legge  approvata  dal  Consiglio  regionale  e' comunicata al
Commissario  che,  salvo il caso di apposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
  La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed   entra   in  vigore  non  prima  di  quindici  giorni  dalla  sua
pubblicazione.  Se  una  legge  e'  dichiarata  urgente dal Consiglio
regionale,   e   il   Governo   della   Repubblica  lo  consente,  la
promulgazione  e  l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
  Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal   Consiglio  regionale  ecceda  la  competenza  della  Regione  o
contrasti  con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la   rinvia   al   Consiglio   regionale   nel  termine  fissato  per
l'apposizione del visto.
  Ove  il  Consiglio  regionale  la  approvi  di  nuovo a maggioranza
assoluta  dei  suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei
quindici  giorni  dalla  comunicazione,  promuovere  la  questione di
legittimita'  davanti  alla  Corte costituzionale, o quella di merito
per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la
Corte decide di chi sia la competenza.