Art. 130.

  Un  organo  della  Regione,  costituito nei modi stabiliti da legge
della  Repubblica,  esercita, anche in forma decentrata, il controllo
di  legittimita' sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri
enti locali.
  In casi determinati dalla legge puo' essere esercitato il controllo
di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.