Art. 132.

  Si  puo'  con  legge  costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre  la  fusione  di  Regioni  esistenti o la creazione di nuove
Regioni  con  un  minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta  tanti  Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle  popolazioni  interessate,  e  la  proposta  sia  approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
  Si  puo',  con  referendum  e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli  regionali,  consentire  che  Provincie  e  Comuni,  che  ne
facciano  richiesta,  siano  staccati  da una Regione ed aggregati ad
un'altra.