Art. 133.

  Il  mutamento  delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove  Provincie  nell'ambito  d'una Regione sono stabiliti con leggi
della  Repubblica,  su  iniziative  dei  Comuni,  sentita  la  stessa
Regione.
  La  Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi
istituire  nel  proprio  territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.