Art. 85. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ei uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali puo' essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.