Art. 16. 
 
  Le scale  fisse  a  gradini,  destinate  al  normale  accesso  agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute  in  modo  da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata  dimensionate  a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 
  Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui
lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa  equivalente.  Le
rampe delimitate da due pareti devono  essere  munite  di  almeno  un
corrimano.