Art. 105. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dell'Ispettorato dei lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo, quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 sesto comma 94 terzo comma; c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 25 primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54 primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93; d) con l'ammenda di L. 5000, con un massimo di L. 100.000, per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38 terzo comma, 67. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.