Art. 105. 
    Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti 
 
  I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 
    a) con l'ammenda da L. 200.000 a L.  300.000  per  l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  20,  21,
23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo  comma,  38  primo  e  secondo
comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54
secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,  84  primo  comma,
89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. Nei casi  di
maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre
mesi. Alle stesse penalita' soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e  i
dirigenti   che   non   osservano    le    prescrizioni    rilasciate
dell'Ispettorato dei lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma; 
    b) con l'ammenda da L. 100.000 a L.  200.000  per  l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26  primo  comma,
27 primo, terzo, quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo,  secondo  e
terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e
terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 82, 83,  85,
86, 87 primo e secondo  comma,  88  primo,  secondo,  terzo,  quarto,
quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo  e  quarto
comma, 103, 104. Alle  stesse  penalita'  soggiacciono  i  datori  di
lavoro e i dirigenti che non  osservano  le  prescrizioni  rilasciate
dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 sesto comma 94
terzo comma; 
    c) con l'ammenda da L. 50.000 a  L.  100.000  per  l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 8, 9, 25 primo e  quinto  comma,  26
secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54 primo comma, 56, 58, 59,  60,
63 secondo comma, 93; 
    d) con l'ammenda di L. 5000, con un massimo di  L.  100.000,  per
ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza delle norme  di  cui
agli articoli 12, 38 terzo comma, 67. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.