Art. 106.
                Contravvenzioni commesse dai preposti

  I preposti sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da  L.  10.000 a L. 20.000 per l'inosservanza
delle  norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e
terzo comma, 50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79, 80. Nei casi
di  maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi;
    b)  con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle
norme  di  cui  agli  articoli 10, 25 terzo e quarto comma, 27 quarto
comma,  28  secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a),
c) e d), 76, 85 quinto comma.