Art. 107. Contravvenzioni commesse dai lavoratori I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28 secondo comma, 47, secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma.