Art. 107.
               Contravvenzioni commesse dai lavoratori

  I lavoratori sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle
norme  di  cui  agli articoli 28 secondo comma, 47, secondo comma, 75
lettera  c)  100  terzo  comma.  Nei  casi  di  maggiore  gravita'  i
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
    b)  con  l'ammenda  da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle
norme  di  cui agli articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27
secondo  comma,  58  secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88
settimo comma.