Art. 72.
                            (Presupposti)

  L'impiegato  e'  collocato  in  disponibilita', per soppressione di
ufficio  o  per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far
luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.
  Nei   casi   in   cui   occorre   procedere   al   collocamento  in
disponibilita', il Consiglio di amministrazione designa, in relazione
alle  varie  qualifiche,  gli  impiegati  da porre in tale posizione,
tenendo  conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste
degli interessati.
  Se il collocamento in disponibilita' e' deliberato nei confronti di
un  impiegato che si trovi in aspettativa per infermita' o per motivi
di   famiglia,   l'aspettativa   cessa   di  diritto  alla  data  del
collocamento in disponibilita'.