Art. 74.
              (Trasferimento ad altre amministrazioni)

  Con  decreto  del presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato
collocato  in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda,
ad  un  posto  vacante  nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i
rispettivi Consigli di amministrazione.
  Il   trasferimento   puo'  essere  effettuato  solo  a  carriere  e
qualifiche   corrispondenti  a  quelle  dell'impiegato  collocato  in
disponibilita'.  Il  trasferimento  ad  altra  carriera  o  ad  altra
qualifica   puo'   essere   disposto   soltanto   con   il   consenso
dell'impiegato.
  Il  trasferimento  non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano
gia'  impiegati  in  disponibilita'  che possano essere richiamati in
servizio  ai  sensi  dell'art.  75. In ogni caso l'impiegato conserva
anzianita'  ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente,
a  titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli
impiegati del suo grado gia' appartenenti ad esso.