Art. 75.
                       (Richiamo in servizio)

  L'impiegato in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito il
Consiglio  di  amministrazione,  quando entro due anni dalla data del
collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima
qualifica del suo ruolo.
  L'impiegato  riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui e'
richiamato  con  l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in
disponibilita' e con lo stipendio inerente.