Art. 76.
         (Servizio temporaneo presso altra amministrazione)

  Con  decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  i ministri competenti, l'impiegato in disponibilita' puo' essere
destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione
con funzioni adeguate alla sua qualifica.
  In  questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua
qualifica.
  Ove  per  il  servizio  temporaneo l'impiegato sia destinato a sede
diversa  da  quella  cui  era assegnato gli compete il trattamento di
missione secondo le norme vigenti.
  Alla    spesa   provvede   direttamente   ed   a   proprio   carico
l'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  e'  destinato a prestare
servizio temporaneo.
  Il  tempo  trascorso in servizio temporaneo e' valutato a tutti gli
effetti  nel  caso  di  trasferimento  ad  altra amministrazione o di
richiamo in servizio ai sensi dei precedenti articoli 74 e 75.