Art. 77.
                       (Dispensa dal servizio)

  L'impiegato  in  disponibilita' e' collocato a riposo ed ammesso al
trattamento  di  quiescenza  e previdenza cui abbia diritto ove, allo
scadere di due anni dal collocamento in disponibilita', non sia stato
richiamato  in  servizio  ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra
amministrazione ai sensi dell'art. 74.
  Egli  e'  altresi'  collocato a riposo ed ammesso al trattamento di
quiescenza  e  previdenza  cui  abbia  diritto  qualora  non riassuma
servizio  nel  posto  cui  sia stato richiamato o rifiuti di assumere
servizio  nel  posto  cui  sia stato trasferito od al quale sia stato
destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 76.
  La  destinazione  a  servizio  temporaneo  sospende  il decorso del
termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.