Art. 53.

  Il  cappellano  militare,  che  conti almeno venti anni di servizio
effettivo  ed  abbia  raggiunto il 57° anno di eta', puo' chiedere di
cessare  dal  servizio  permanente  per  anzianita'  di servizio, con
diritto al trattamento di quiescenza.
  Il  cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al
comma  precedente  puo'  egualmente  chiedere di cessare dal servizio
permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.
  L'accoglimento  della domanda e' in ogni caso subordinato al parere
favorevole  dell'Ordinario  militare  e puo' essere sospeso per gravi
motivi.
  Il  cappellano  militare che cessa dal servizio permanente ai sensi
del  presente  articolo  e'  collocato  nella  riserva  o  in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'.