Art. 78.
        Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi

    La  chiamata  alle  armi ha luogo, per ordine del Ministro per la
  difesa, giornalmente nell'anno in cui giovani arruolati compiono il
  ventunesimo   anno   di   eta'   se   appartenenti  all'Esercito  o
  all'Aeronautica,  ovvero  il  ventesimo  anno, se appartenenti alla
  Marina.
    E'  pero'  in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o
  ritardare   di   un   anno  la  chiamata  stessa,  quando  speciali
  circostanze lo esigano.
    Inoltre  e'  in  facolta'  del Ministro per la difesa di chiamare
  alle armi le classi per contingenti o scaglioni.
    In  contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere
  chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.