Art. 78.
Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi
La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la
difesa, giornalmente nell'anno in cui giovani arruolati compiono il
ventunesimo anno di eta' se appartenenti all'Esercito o
all'Aeronautica, ovvero il ventesimo anno, se appartenenti alla
Marina.
E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o
ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali
circostanze lo esigano.
Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare
alle armi le classi per contingenti o scaglioni.
In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere
chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.